Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

L’articolo 31 della legge 23.12.1998, n. 448 (testo collegato alla legge finanziaria per l'anno 1999) e ss.mm.ii., consente ai Comuni la possibilità di cedere in proprietà le aree già concesse in “diritto di superficie”, all’interno dei piani p.e.e.p. approvati a norma della legge n. 167/1962 e di eliminare i vincoli contenuti nelle convenzioni stipulate per la cessione di aree in proprietà per gli interventi di edilizia residenziale pubblica già convenzionati ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/71.

L'Amministrazione comunale può avviare il processo della trasformazione concedendo ai titolari di alloggi realizzati in edilizia economica popolare, la possibilità di "trasformare" il diritto di superficie in diritto di piena proprietà, consentendo di divenire, in tal modo, titolari unici dell'immobile e della quota di terreno pertinenziale, con tutti i vantaggi che ne conseguono sia dal punto di vista del valore economico e commerciale e sia da quello della libera disponibilità del bene.

Cos'è il diritto di superficie:

E' il diritto del proprietario di un terreno "di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà" (art. 952 del Codice civile). In particolare per gli alloggi costruiti in aree p.e.e.p., il suolo su cui è costruito l'immobile è di proprietà del Comune, mentre il fabbricato (alloggio od unità produttiva) è di proprietà dell’assegnatario.

Chi sono gli interessati:

Tutti i Cittadini titolari di alloggi realizzati in edilizia economico popolare (ex aree p.e.e.p.ai sensi della Legge n°167/1962) sono i diretti interessati all'iniziativa.

L'art. 31, comma 45, della L. 448/98 prevede, in cambio di un corrispettivo da versare al Comune per ogni singolo alloggio edificato, la possibilità di trasformazione il “diritto di superficie” in “diritto di proprietà” della quota di terreno pertinenziale, indipendentemente dalla scelta di altri condomini o dell'intero condominio.

Quali sono i vantaggi una volta concluso il procedimento:

    • Non ci saranno più somme da pagare al Comune allo scadere dei previsti 99 anni, evitando il passaggio gratuito dell’immobile, a favore del Comune, alla suddetta scadenza;

    • L’alloggio può essere venduto o affittato a chiunque, senza bisogno di verificare se l’acquirente o il conduttore abbiano specifici requisiti;

    • In caso di vendita, non c’è più la prelazione a favore del Comune;

    • Non sussistendo più alcun tipo di vincolo e/o limitazione, la vendita potrà essere effettuata secondo il libero mercato;

Determinazione del corrispettivo da versare al Comune per la trasformazione:

La trasformazione potrà avvenire a seguito di proposta da parte del Comune ed accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, per la rispettiva quota millesimale di proprietà riferita alla proprietà generale del fabbricato come desumibile dal contratto di assegnazione dell’alloggio o dalle tabelle millesimali condominiali.

La proposta del Comune alla trasformazione è da intendersi facoltativa per il privato interessato il quale è libero di accettarla o respingerla.

Il valore di trasformazione sarà calcolato dal Comune, seguendo il disposto dell’art. 31, comma 48, della legge n. 448/98 e ss.mm.ii. e le indicazioni della Delibera di C.C. n. 74/2017

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge n. 106/2011 (che ha introdotto i commi 49 bis e 49 ter all'articolo 31 della citata legge 4448/98 e s,.mi.), è ora possibile rimuovere i vincoli sul prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione per gli alloggi disciplinati da convenzioni edilizie stipulate ai sensi della Legge 865/71.

Requisiti del richiedente

1. Alloggi su aree in diritto di superficie, con convenzione originaria che prevede vincolo pari a 99 anni:

    a) possibilità di trasformare  il diritto di superficie, mediante modifica delle originarie convenzioni, previo pagamento al Comune di un corrispettivo;

    b) possibilità contestuale di aggiungere alla trasformazione di cui al punto a), anche l’eliminazione dei vincoli, previo pagamento del corrispettivo;

2. Alloggi costruiti su area concessa in diritto di superficie per i quali è già stata stipulata una successiva convenzione sostitutiva di trasformazione dell’originario  diritto di superficie (30 anni dalla stipula della originaria convenzione diminuito del tempo trascorso fino alla stipula della convenzione di trasformazione):

    a) nel caso che non siano trascorsi i 30 anni stabiliti nella seconda convenzione, ma sono trascorsi i 20 anni i vincoli risultano decaduti, rimanendo a carico degli interessati le sole spese notarili necessarie per modificare i termini di durata temporale della convenzione.

    b) nel caso che non siano trascorsi i 20 anni, per l’eliminazione del vincolo , dovrà essere pagato un importo percentuale pari al 50% del corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48 dell'articolo 31 della legge 448 del 1998, decurtato del 2% per ciascun anno in relazione alla durata residua del vincolo; 

3. Alloggi costruiti su area ceduta in proprietà:

a) per l’eliminazione dei vincoli stabiliti in convenzione  dovrà essere stipulato apposito atto di eliminazione dei vincoli previo pagamento dell’importo determinato in misura pari ad una percentuale pari al 50% del corrispettivo calcolato con le modalità di cui sopra.

Come fare

Per la richiesta di modifica di convenzioni PEEP per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e per l'eliminazione dei vincoli di inalienabilità, occorre inviare la richiesta tramite il portale

 

 

Quando

Cosa occorre

Calcolo del corrispettivo ed iter del procedimento

Il corrispettivo viene calcolato sulla base delle modalità previste dalla Delibera di C.C. n. 74 del 31/10/2017 e comunicato al richiedente, il quale ha 60 giorni di tempo per accettare la proposta e pagare un acconto pari al 10%. 
 

In caso di accettazione della proposta e versamento dell'acconto, per procedere alla trasformazione o alla eliminazione dei vincoli dovrà essere stipulato apposito atto notarile in forma pubblica.
 

In caso di mancata accettazione nei termini suddetti o in caso di mancata sottoscrizione della nuova convenzione nel termine di 60 giorni dal ricevimento della determinazione dirigenziale, la presente proposta si intende decaduta.

Dove rivolgersi

Ufficio Vigilanza Edilizia Privata sede distaccata Piazza Aldo Moro - 6 ( secondo piano sopra la farmacia comunale)

  • VIGILANZA EDILIZAhttps://g3w-suite.comune.capannori.lu.it/it/map/pm_edilizia/?map_extent=1626109,4856195,1626932,4856620

ORARI

Lun Mar Mer Gio Ven
8.45-13.30 8.45-13.30 8.45-13.30 8.45-13.30 8.45-13.30
  14:30-17:30   14:30-17:30  

TEMPI

Costi e modalità del pagamento

Normativa di riferimento

Legge 167/62

Legge 865/71

Legge 448/98 e successive modifiche e integrazioni

Delibera di C.C. n. 74 del 31/10/2017

Diritti di segreteria per le pratiche edilizie

Note

Il martedì e il giovedì pomeriggio si riceve su appuntamento.

SETTORE

ASSETTO DEL TERRITORIO

Dirigente

LucaGentili
0583428507
l.gentili@comune.capannori.lu.it
UFFICIO

Edilizia Privata

Responsabile Ufficio

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g.delfrate@comune.capannori.lu.it
Staff

Rapporti con i cittadini

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0583 428500
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Segreteria

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