Regolamento realizzazione annessi agricoli art. 73 comma 5 L.R. 65/2014

 Norme tecniche di attuazione per la realizzazione degli annessi agricoli ai sensi dell'art. 73 comma 5  della L.R. 65/2014 (ex art. 41 comma 7 della L.R. 01/05)

 

Il Consiglio Comunale con la delibera di C.C. n. 15 del 06.03.2012 ha approvato le  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ANNESSI AGRICOLI AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 7 DELLA L.R. 01/05 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 5R/2005

La nuova normativa, disciplina la costruzione di nuovi annessi agricoli, nelle aree previste dal Regolamento Urbanistico comunale, non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie previste dal comma 5 dell'art. 73 della L.R. 65/14 (ex  comma 2, lettera b) dell'art 41 della L.R.01/05), ovvero che possono eccedere le capacità produttive dell'azienda.

Nei casi disciplinati dalla suddetta normativa, la costruzione di annessi agricoli non è soggetta alla presentazione del programma aziendale.

La normativa approvata dal Consiglio Comunale è in attuazione del Regionale Regionale n. 5/R del 09 febbraio 2007 come modificato dal Regolamento 7/R del 9 febbraio 2010 e successivamente dal Regolamento 63/R del 25/08/2016 ( oggi art. 73 comma 5 della L.R. 65/14)

 

 

 

Inoltre l'art. 48 del Regolamento Urbanistico prevede le seguenti ulteriori condizioni e superficie fondiarie minime :

La costruzione di nuovi annessi agricoli, strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non sono collegabili alle superfici minime fondiarie di cui all'art. 5 del regolamento 63/R del 25/08/2016 e non raggiungono i requisiti minimi  per la presentazione del programma aziendale, previsti dall’art. 73 comma 5 della L.R. 65/14, è soggetta alle norme di attuazione approvate dal Consiglio Comunale con delibera 15 del 06 marzo 2012 e alle seguenti condizioni.

La costruzione di nuovi annessi agricoli che non sono collegabili alle superfici minime fondiarie e non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consentita nelle “aree di valore paesaggistico” di cui all’art. 44 delle presenti norme e nelle “aree a prevalente uso agricolo” di cui all’art. 46. 

Per la costruzione degli annessi è comunque necessaria la dotazione delle seguenti superfici fondiarie minime:

  • Bovini, Vitelli, Suini, Equini: Superficie minima del terreno a corredo dell'annesso agricolo: mq 500 a capo 
  • Cani (allevamento cinotecnico professionale) : Superficie minima del terreno a corredo dell'annesso agricolo: mq 300 a capo

Il  terreno a corredo delle suddette strutture, delle dimensioni minime per capo sopra indicate, comprensivo dell'annesso per ricovero degli animali, dovrà essere  completamente recintato.

  • Ovicaprini, Avicoli, Apicoltura : la superficie coperta del fabbricato in progetto non dovrà superare il 10% della superficie fondiaria 
  • Locali per la trasformazione del latte: la superficie coperta del fabbricato in progetto non dovrà superare il 20% della superficie fondiaria
  • Trasformazione dei prodotti eccedenti la capacità produttiva del fondo : la superficie coperta del fabbricato in progetto non dovrà superare il 20 % della superficie fondiaria

La distanza delle strutture e dei recinti da realizzare da immobili di altra proprietà adibiti ad attrezzature scolastiche o di interesse comune e loro pertinenze, ad abitazione o ad attrezzature ricettive, commerciali o direzionali, nonché dalle aree e dagli edifici per i quali sia ammessa dalle presenti norme la trasformazione che consenta tali destinazioni; tale distanza non deve risultare inferiore a  ml 100 per allevamento semi-brado ( animali che sono confinati in area avente superficie tale da garantire il rispetto del carico massimo di Azoto (N) pari a 340 Kg. / ha / anno, devono avere a disposizione un ricovero privo di chiusura e poter circolare senza limitazione alcuna) e a ml 35 per strutture di allevamento di equini, bovini, vitelli e suini in stalla (allevamento al chiuso che deve avere sistemi di smaltimento e autonoma concimaia).

La distanza della recinzione degli allevamenti dei cani (allevamento cinotecnico professionale) dovrà avere una distanza non inferiore a 100 mt da immobili di altra proprietà adibiti ad attrezzature scolastiche o di interesse comune e loro pertinenze, ad abitazione o ad attrezzature ricettive, commerciali o direzionali, nonché dalle aree e dagli edifici per i quali sia ammessa dalle presenti norme la trasformazione che consenta tali destinazioni.

    Requisiti del richiedente

    Requisiti per usufruire del servizio

    Come fare

    Quando

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    Cosa occorre

    Dove rivolgersi

    Sportello presso il comune di Capannori

    • Nome ufficioPiazzo Aldo Moro 1, 55012 Capannori

    ORARI

    Lun Mar Mer Gio Ven Sab
    9-13 9-13 9-13 9-13 9-13 9-13
    15-18     15-18    

    TEMPI

    Costi e modalità del pagamento

    Modulistica

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    Normativa di riferimento

    • L.R. 10.11.2014 n. 65  " Norme per il Governo del Territorio"  art. 70 comma 5
    • Regolamento DPGR 63/R del 25/08/2016 art. 6.

    Note

    I contenuti di questa pagina sono aggiornati al giorno 12 settembre 2023, ore 16:16