Contributo ad integrazione del canone di locazione

Il Comune ogni anno pubblica un bando di concorso, ai sensi dell'art.11 L.431/98, per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione in favore di privati cittadini in particolari difficoltà economiche

 

Requisiti del richiedente

Possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza anagrafica nel Comune di Capannori, nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
     
  • titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui si ha la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. E’ data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
  • assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;essere titolare di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, situato nel territorio del Comune di Capannori, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro;
  • assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
     
  • non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 3) e 4);
     
  • le disposizioni di cui ai precedenti due punti non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie: - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario; - titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità; - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;
     
  • presentazione di certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.684,36 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
     
  • presentazione di certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
    • FASCIA “A”: Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS, ammontante ad € 13.338,26 per l’anno 2020. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
    • FASCIA “B”: valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS, ammontante ad € 13.338,26 e l’ importo di € 28.770,41, per l’anno 2020 con Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.
      Il valore ISEE inoltre non può essere superiore a € 16.500,00 limite per l’accesso all’E.R.P. così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.
  • Il contributo statale, regionale e comunale previsto all’art.11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere auto certificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso;
     
  • L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio.

 

Come fare

La domanda può essere presentata esclusivamente tramite il Servizio online al link https://servizi-online.comune.capannori.lu.it/web/home/avvia-una-istanza1 mediante una delle seguenti modalità telematiche:

- attraverso l’attivazione e l’utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dotandosi di lettore smart-card;
- tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale);

Si sottolinea che CNS-SPID dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE dell'utente richiedente il contributo.

Per assistenza online alla compilazione è possibile rivolgersi ai numeri 0583/428427 - 0583428418 lunedì-mercoledì e venerdì 9-13:30.

Quando

 Dal 4 novermbre 2024  fino al 29 novermbre 2024.

Cosa occorre

Fotocopia delle ricevute del canone di affitto pagate da gennaio a settembre 2023 debitamente compilate in ogni sua parte, in regola con l’imposta di bollo (€ 2,00) o bonifico bancario attestante il pagamento del canone di locazione con indicato nella causale il mese di riferimento;

Fotocopia delle eventuali certificazioni di riconoscimento di invalidità e/o Legge 104/92;
Contratto di locazione debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate
Documento di riconoscimento o permesso di soggiorno;

IN ASSENZA DI PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE  ENTRO IL 31/01/2025, IL CONTRIBUTO NON POTRA’ ESSERE EROGATO O EROGATO IN MISURA RIDOTTA:

Fotocopia delle rimanenti ricevute di pagamento del canone di affitto 2024, debitamente compilate in ogni sua parte (in regola con il pagamento dell’imposta di bollo € 2,00) o fotocopia dei bonifici bancari attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione riferite all’anno 2024 con inserito nella causale il mese di riferimento.
 

 

Dove rivolgersi

SPORTELLO CASA– Comune di Capannori – P.zza Aldo Moro, 1 – 55012 Capannori (LU)

telefono:  0583/428427 o 0583/428418.
 

    ORARI

    Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  
    9-13 9 - 12.30 14-16.30 9-13 9 - 12.30 14-16.30 9-13  

    TEMPI

    Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti verificandone la completezza e la regolarità, successivamente alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria, sulla base dei criteri di priorità indicati all'art.8 del bando.

    E' possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Dopo avere esaminato gli eventuali ricorsi, la commissione comunale di cui all'art. 8 della L.R.T. 20/12/1996 n.96 e s.m.i. approva la graduatoria definitiva.

    Gli aventi diritto dovranno presentare entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno la fotocopia delle ricevute di pagamento del canone di affitto debitamente compilate in ogni sua parte (in regola con il pagamento dell'imposta di bollo di € 2,00) o fotocopia dei bonifici bancari attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione riferite all'anno della presentazione della domanda, indicando nella causale il mese di riferimento.

     

    Costi e modalità del pagamento

    Il servizio è gratuito.

    Normativa di riferimento

    Note

    SETTORE

    Servizi alla Persona

    Dirigente

    UFFICIO

    Servizi alla Persona

    Responsabile Ufficio

    DaniaD'Olivo
    0583 428435
    d.dolivo@comune.capannori.lu.it
    Staff

    Amministrativo

    Maria FrancescaMariani
    0583 428750
    mf.mariani@comune.capannori.lu.it
    GiuseppinaMartinelli
    0583 428427
    g.martinelli@comune.capannori.lu.it

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