Autocertificazioni
I cittadini possono scaricare l'Autocertificazione anagrafica direttamente sul portale del Ministero dell'Interno al seguente link: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/
L'accesso richiede l'identità digitale (SPID, CIE, CNS).
L’autocertificazione è la dichiarazione che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono.
A partire dal 1 gennaio 2012 è infatti vietato alle pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole ecc.) e ai privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) richiedere o accettare certificazioni anagrafiche.
Di conseguenza agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificazioni da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
In questi casi i certificati sono sostituiti dall’autocertificazione.
La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
L’autocertificazione, prevista dal DPR 445/2000, è una semplice dichiarazione che attesta una serie di fatti, stati e condizioni. Va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autenticata e può essere presentata al posto dei certificati insieme ad una fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.
Ogni cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione.
Le amministrazioni effettuano controlli su quanto dichiarato per attestarne la veridicità e, in caso di falsa dichiarazione, denunciano il dichiarante all’Autorità Giudiziaria; in tal caso è prevista la decadenza dei benefici eventualmente ottenuti con l’autocertificazione.
Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:
- data e il luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
NOTA BENE: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
NON possono essere sostituiti da dichiarazione i seguenti certificati:
- medici
- sanitari
- veterinari
- di origine
- di conformità CE
- di marchi
- di brevetti
Requisiti del richiedente
Possono effettuare una dichiarazione sostitutiva di certificazione:
- cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
- cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.
Casi particolari:
- MINORI: può dichiarare chi ne esercita la potestà genitoriale o il tutore
- INTERDETTI: può dichiarare il tutore
- INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore
- CHI NON SA O NON PUÒ FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale
- CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Come fare
Si sottoscrive semplicemente la dichiarazione e si presenta oppure si trasmette via posta, fax o e-mail; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec.
La firma non va autenticata.
Alla dichiarazione va sempre allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Quando
Cosa occorre
- dichiarazione sostitutiva
- documento di identità
Dove rivolgersi
Per ulteriori informazioni :
URP
Piazza Aldo Moro, 1 Capannori
Sportello al cittadino Zona Nord
Piazza del Mercato, 9 Marlia - Capannori
- Sportello al cittadino Zona Sud
Via Sottomonte, 378 San Leonardo in Treponzio - Capannori
- URPPiazza Aldo Moro, 1 Capannori
ORARI
Nel rispetto delle disposizioni sanitarie per il contenimento del contagio da COVID, l’accesso all’URP e agli Sportelli al cittadino Nord e Sud è consentito su appuntamento.
L’accesso senza appuntamento è consentito il mercoledi esclusivamente presso l’URP, entro il limite di affluenza che non comporti assembramento.
- LUNEDI: 9.00-13.00 servizi su appuntamento presso l'URP e lo Sportello NORD
- MARTEDI: 9.00-13.00 e 14.30-16.30 servizi su appuntamento presso l'URP e lo Sportello SUD
- MERCOLEDI: 9.00-13.00 accesso libero presso l’URP / servizi su appuntamento presso lo Sportello Nord
- GIOVEDI: 9.00-13.00 e 14.30-16.30 servizi su appuntamento presso l'URP e lo Sportello NORD
- VENERDI: 9.00-13.00 servizi su appuntamento presso l'URP e lo Sportello SUD
Per appuntamenti contattare i seguenti recapiti:
- URP: tel. 0583 428370 e 0583 428760 - mail: comuneamico@comune.capannori.lu.it
- Sportelli Nord e Sud: tel. 0583 428752 - mail: comuneamico@comune.capannori.lu.it
TEMPI
Costi e modalità del pagamento
Modulistica
Normativa di riferimento
- L. n. 183 del 12 novembre 2011 ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)’
- DPR 21 dicembre 2000, n. 445 ‘Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa’
- Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999 ‘Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative’
- Circolare del Ministero dell'Interno del 2 febbraio 1999 ‘Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative’
- DPR n. 403 del 20 ottobre 1998 ‘Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative’
- L. n. 127 del 15 maggio 1997 ‘Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo’
- L. n. del 241 del 7 agosto 1990 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti’
Note
I contenuti di questa pagina sono aggiornati al giorno 17 febbraio 2022, ore 13:34