Autocertificazioni

I cittadini possono scaricare l'Autocertificazione anagrafica direttamente sul portale del Ministero dell'Interno al seguente link: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/

L'accesso richiede l'identità digitale (SPID, CIE, CNS).


L’autocertificazione è la dichiarazione che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono.

A partire dal 1 gennaio 2012 è infatti vietato alle pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole ecc.) e ai privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) richiedere o accettare certificazioni anagrafiche.
Di conseguenza agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificazioni da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
 
In questi casi i certificati sono sostituiti dall’autocertificazione.

La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

L’autocertificazione, prevista dal DPR 445/2000, è una semplice dichiarazione che attesta una serie di fatti, stati e condizioni. Va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autenticata e può essere presentata al posto dei certificati insieme ad una fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.
Ogni cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione.

Le amministrazioni effettuano controlli su quanto dichiarato per attestarne la veridicità e, in caso di falsa dichiarazione, denunciano il dichiarante all’Autorità Giudiziaria; in tal caso è prevista la decadenza dei benefici eventualmente ottenuti con l’autocertificazione.

Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  • data e il luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • appartenenza a ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001
  • qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

 

NOTA BENE: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.

 

NON possono essere sostituiti da dichiarazione i seguenti certificati:

  • medici
  • sanitari
  • veterinari
  • di origine
  • di conformità CE
  • di marchi
  • di brevetti

Requisiti del richiedente

Possono effettuare una dichiarazione sostitutiva di certificazione:

  • cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
  • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.


Casi particolari:

  • MINORI: può dichiarare chi ne esercita la potestà genitoriale o il tutore
  • INTERDETTI: può dichiarare il tutore
  • INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore
  • CHI NON SA O NON PUÒ FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale
  • CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Come fare

Si sottoscrive semplicemente la dichiarazione e si presenta oppure si trasmette via posta, fax o e-mail; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec.
La firma non va autenticata.

Alla dichiarazione va sempre allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Quando

Cosa occorre

  • dichiarazione sostitutiva
  • documento di identità

Dove rivolgersi

Per ulteriori informazioni :

  • URP
    Piazza Aldo Moro, 1 Capannori

  • Sportello al cittadino Zona Nord
    Piazza del Mercato, 9 Marlia - Capannori

  • Sportello al cittadino Zona Sud
    Via Sottomonte, 378 San Leonardo in Treponzio - Capannori
  • URPPiazza Aldo Moro, 1 Capannori

ORARI

Nel rispetto delle disposizioni sanitarie per il contenimento del contagio da COVID, l’accesso all’URP e agli Sportelli al cittadino Nord e Sud è consentito su appuntamento.

L’accesso senza appuntamento è consentito il mercoledi esclusivamente presso l’URP, entro il limite di affluenza che non comporti assembramento.

- LUNEDI: 9.00-13.00 servizi su appuntamento presso l'URP e lo Sportello NORD
- MARTEDI: 9.00-13.00 e 14.30-16.30 servizi su appuntamento presso l'URP e lo Sportello SUD
- MERCOLEDI: 9.00-13.00 accesso libero presso l’URP / servizi su appuntamento presso lo Sportello Nord 
- GIOVEDI: 9.00-13.00 e 14.30-16.30 servizi su appuntamento presso l'URP e lo Sportello NORD
- VENERDI: 9.00-13.00 servizi su appuntamento presso l'URP e lo Sportello SUD

Per appuntamenti contattare i seguenti recapiti:

TEMPI

Costi e modalità del pagamento

Modulistica

Normativa di riferimento

  • L. n. 183 del 12 novembre 2011 ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)’
  • DPR 21 dicembre 2000, n. 445 ‘Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa’
  • Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999 ‘Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative’
  • Circolare del Ministero dell'Interno del 2 febbraio 1999 ‘Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative’
  • DPR n. 403 del 20 ottobre 1998 ‘Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative’
  • L. n. 127 del 15 maggio 1997 ‘Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo’
  • L. n.  del 241 del 7 agosto 1990 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti’

 

Note

I contenuti di questa pagina sono aggiornati al giorno 17 febbraio 2022, ore 13:34