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Il riordino della disciplina in materia di trasparenza, operato con le modifiche apportate al D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs. n. 97/2016 (cosiddetto Foia-Freedom of Information Act), ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l’introduzione, accanto all’accesso civico già regolato dall’articolo 5 del D.Lgs. 33/2013, da definirsi "semplice", del diritto all'accesso civico generalizzato. Le due attuali tipologie di accesso civico hanno finalità e modalità di esercizio differenti.
L' accesso civico "semplice" riguarda documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione di atti o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell’amministrazione (articolo 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016).
L' accesso civico "generalizzato" riguarda dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013. Anche in questo caso, la legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione (articolo 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016).
Rimane ferma, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla L. 241/1990 e successive modifiche. E’ riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
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